STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI SANITA’
 

Scopi e attività della A.I.S.I.S.

 

Art. 1 - L'associazione ha lo scopo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, tecniche ed organizzative nel campo dei Sistemi Informativi nelle Aziende Sanitarie.

L'associazione tutela le figure professionali di tale area.

I Servizi di Sistemi Informativi delle aziende sanitarie sono l’entità che governa le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (I.C.T.) all’interno delle aziende sanitarie e garantisce la corretta e proficua gestione delle informazioni sia all’interno delle stesse aziende sanitarie, sia verso gli interlocutori istituzionali delle medesime.

L'associazione ha la finalità di diffondere i Servizi di Sistemi Informativi all'interno delle aziende sanitarie come elemento di governo delle tecnologie informatiche e dei flussi informativi, visti come supporto fondamentale dei processi aziendali e dell’innovazione.

I Servizi di Sistemi Informativi delle aziende sanitarie definiscono i propri obiettivi in sintonia con le linee strategiche aziendali e sovraziendali, partecipando attivamente alla definizione delle stesse nei vari ambiti.

I Servizi di Sistemi Informativi delle aziende sanitarie sono inoltre parte attiva nell’indirizzare le linee di sviluppo dei fornitori di Information e Communication Technology coordinando la domanda e collaborando alla messa a punto di modelli specifici.

 

Art. 2 - La A.I.S.I.S. - Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità - con sede coincidente con quella di lavoro del Presidente in carica - non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue i propri scopi promuovendo:

a) il dibattito e lo studio dei problemi di progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie legate alla Information and Communication Technology nelle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere

b) la definizione e l'adozione di standard semantici, tecnologici e funzionali atti a consentire un corretto, sicuro ed efficiente interscambio di informazioni tra i diversi sistemi aziendali e quelli degli enti sovraordinati, ed a promuovere una progressiva integrazione dei medesimi sistemi al fine di supportare in toto l'erogazione dei servizi sanitari al cittadino/cliente su tutto il territorio nazionale

c) l’approfondimento delle modalità di interazione e di collaborazione tra i Sistemi Informativi e le altre funzioni aziendali fortemente correlate (quali i servizi organizzazione, i servizi qualità, i servizi ingegneria clinica, i servizi acquisti, i servizi formazione, i servizi telecomunicazioni, …), contribuendo allo studio ed alla definizione dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie, alla documentazione ed alla reingegnerizzazione dei processi aziendali (in quanto contesto inscindibile in cui i sistemi informativi si sviluppano ed al quale si conformano per supportarli coerentemente), alla individuazione delle più opportune forme di acquisizione dal mercato di beni e servizi di propria competenza e delle specifiche modalità contrattuali connesse, alla convergenza delle tecnologie a supporto delle attività sanitarie, inclusa la telemedicina, alla formazione continua, con particolare riferimento all’e-learning ed all’ECM, ed alla integrazione tra reti informatiche e di telecomunicazioni

d) il confronto sulle tematiche sopra esposte nell'ambito delle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, attraverso vari strumenti operativi, quali convegni, congressi, visite sociali, studi, pubblicazioni, benchmarking, ecc.

e) l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione professionale

f) la valorizzazione delle funzioni e delle attività di gestione dei sistemi informativi sotto l'aspetto manageriale, tecnico-giuridico e normativo

g) la partecipazione con propri rappresentanti ad organizzazioni e commissioni per lo studio di problemi di carattere organizzativo, tecnologico, funzionale, di comunicazione e di mercato, nonché la prestazione di eventuali consulenze tecnico-professionali

h) il rapporto con organismi rappresentativi del mondo dei sistemi informativi di altri settori produttivi ed internazionali

i) la attivazione e lo sviluppo, a livello scolastico superiore e universitario, delle specializzazioni legate alla gestione dei sistemi informativi in sanità

l) il riconoscimento del precipuo e fondamentale ruolo di "innovatori" svolto dai sistemi informativi all'interno delle aziende sanitarie, anche come interlocutori naturali del Ministero dell'Innovazione.

 

 Organi della A.I.S.I.S.

 Art. 3 - Sono organi della Associazione:

 

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Probiviri.

 

I Soci

Art. 4 - L'associazione è aperta ad ogni persona fisica di qualsiasi nazionalità che si occupi, a qualunque titolo, dei sistemi informativi in ambiente sanitario in Italia.

I soci possono essere ordinari, frequentatori, sostenitori ed onorari.

 

Soci ordinari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che ricoprono incarichi di responsabilità dei sistemi informativi in aziende sanitarie italiane, pubbliche e private, con delega della Direzione Aziendale che conferisca autonomia nella gestione di risorse tecnologiche, umane e finanziarie, indipendentemente dal loro status contrattuale, ed in regola con le quote sociali.

Sono soggetti al pagamento di una quota ciascuno.


Soci frequentatori.

Possono essere soci frequentatori le persone fisiche che, con qualsiasi altro ruolo ed a qualsiasi titolo, si occupano delle tematiche riportate all’art. 2 o, comunque, inerenti l’attività dei sistemi informativi sanitari.

Sono soggetti al pagamento, ciascuno, di un terzo della quota di socio ordinario.

 

 
Soci sostenitori.

Possono essere soci sostenitori, in deroga all'art. 4 primo comma, Società, Enti ed Organizzazioni, pubbliche e private, interessate all'attività dell'Associazione e che ne condividano i principi.

Sono soggetti al pagamento, ciascuno, del triplo della quota di socio ordinario.

 

Soci onorari.

Possono essere soci onorari, su segnalazione del Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea, persone fisiche distintesi per particolari meriti o per aver promosso attività di rilievo nel settore.

Sono a tutti gli effetti soci ordinari, con l’eccezione della facoltà di voto nell’elezione degli organi dell’Associazione, e non sono soggetti al pagamento della quota.

 

L'Associazione mette a disposizione la modulistica di richiesta d'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo vaglia le domande di iscrizione valutando, per quelle a socio ordinario, l’effettiva sussistenza di autonomia delegata dalla Direzione Aziendale.

I soci ordinari sono tenuti a confermare all'atto del pagamento della quota annuale la loro attività nell'ambito dei Sistemi Informativi delle aziende sanitarie ed il mantenimento dei requisiti di iscrizione.

I soci possono prendere parte a tutte le attività dell'Associazione, ricevono tutti gli atti ufficiali dell'Associazione, le circolari, le comunicazioni in merito a congressi ed attività varie ed il materiale e la documentazione diffusi dalla Associazione. Essi possono acquistare a condizioni particolari le pubblicazioni edite dall'Associazione.

I soci che intendano dimettersi devono inviare al Presidente comunicazione di dimissioni entro il primo del mese di novembre di ciascun anno; le dimissioni hanno effetto dal primo del mese di gennaio dell'anno successivo.

I soci morosi, dopo due avvisi della segreteria, cessano di far parte della Associazione. L'eventuale riammissione non potrà avvenire se non dietro versamento integrale delle quote arretrate.

 

 L’Assemblea dei Soci

 

Art. 5 - L'Assemblea dei soci si riunisce annualmente in via ordinaria. Altre assemblee possono essere convocate dal Presidente su richiesta della metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, sulle direttive di ordine generale e sulla sede dell'eventuale convegno annuale.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono approvate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

L'Assemblea elegge il Presidente, i sei membri del Consiglio Direttivo ed i tre membri del Collegio dei Probiviri tra i soci ordinari ed onorari. Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento della quota sociale, ed ogni socio onorario ha diritto ad un voto.

I soci frequentatori ed i soci sostenitori, questi ultimi rappresentati ciascuno da un unico delegato,  non hanno diritto di voto.

Sono ammesse le deleghe, con la limitazione di una per ogni delegato.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

 

Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità e nel seguente ordine:

Per l'elezione del Presidente ogni persona avente diritto indica un nome tra i soci candidatisi; i due candidati che ottengono il maggior numero di voti sosterranno un ballottaggio. Verrà eletto tra i due il candidato con il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà ad un nuovo ballottaggio. Nel caso in cui il Presidente non possa terminare il mandato, il Consiglio Direttivo indirà un'assembla per l'elezione di un nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza della carica; in tale periodo il vice Presidente assume la carica di Presidente.

I sei membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra i soci candidatisi. Ogni persona avente diritto al voto esprime tre nomi. Vengono eletti i sei soci che hanno avuto il maggior numero di voti; i sei successivi, nell'ordine, sono nominati supplenti e sostituiscono i consiglieri che per qualunque motivo lascino la carica prima della scadenza del mandato.

Per l'elezione dei tre membri del Collegio dei Probiviri ogni persona avente diritto al voto esprime un nome tra i soci candidatisi; vengono eletti i tre soci che hanno avuto il maggiore numero di voti; i tre successivi nell'ordine di preferenza sono nominati supplenti e sostituiscono gli eletti che per qualunque motivo lascino la carica prima della scadenza del mandato.

Il Presidente, i sei membri eletti del Consiglio Direttivo ed i sei supplenti, i tre membri del Collegio dei Probiviri e i tre supplenti devono essere persone fisiche distinte.

Le candidature alle varie cariche debbono pervenire al Presidente almeno sei giorni prima della data fissata per l'Assemblea. I soci ordinari ed onorari si possono candidare per tutte le cariche, fermo restando il principio del precedente paragrafo.

Qualunque Assemblea è indetta dal Presidente, che indicherà data, ora e luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione anche in forma elettronica inviata al recapito personale depositato presso l’Associazione.

I soci aventi diritto al voto in assemblea sono i soci ordinari in regola con le quote sociali ed i soci onorari.

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, deleghe incluse; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

 

Il Presidente

Art. 6 - Il Presidente resta in carica per tre anni e non è rieleggibile per più di una volta consecutiva. Egli convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con firma libera.


Il Consiglio Direttivo

 Art. 7 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai sei membri eletti in Assemblea.

Ognuno dei sei membri del Consiglio Direttivo eletti in Assemblea, resta in carica per tre anni e non è rieleggibile per più di una volta consecutiva.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge il vice Presidente tra i suoi membri. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento o in delega di questi, con pieni poteri.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un amministratore della Associazione con compiti di segreteria e tesoreria.

Il Consiglio si riunisce, convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno, anche in via telematica, per i seguenti scopi:

promuovere il convegno annuale , definendone la sede e la data

dare attuazione alle decisioni prese in Assemblea e proporre le attività conseguenti

esaminare i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Presidente e la relazione sull'attività, prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;

stabilire l'ammontare delle quote sociali, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea:

accettare nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare a ciascuno dei componenti la cura di specifici settori di attività o di specifiche iniziative, ricompresi tra gli scopi istituzionali di cui all'art. 1.

Il Consiglio Direttivo, in considerazione della dinamicità dei rapporti istituzionali tra Aziende Sanitarie ed organismi statali e regionali, può conferire a soci ordinari specifici ruoli di rappresentanza dell’Associazione presso Enti ed Istituzioni.

 

Il Collegio dei Probiviri

Art. 8 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni. Al suo primo insediamento, il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti e tre i membri.

Al Collegio spetta l'assunzione delle opportune decisioni nei casi di:

controversie tra soci o contestazioni in merito alle attività di pertinenza della Associazione,

danni alla Associazione arrecati da soci,

soci che si comportino in contrasto con le finalità della Associazione.

 

Il Collegio esamina la contabilità e verifica la situazione di cassa della Associazione e redige una relazione sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo nella riunione in cui delibera la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

 

Il Collegio può essere convocato dal Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo o da almeno tre soci ordinari. Il Collegio redige per ciascuna riunione un verbale, che deve essere depositato presso la segreteria della Associazione.

 

Il Collegio può sanzionare i soci tramite:

Censura scritta,

Sospensione per un periodo di tempo non superiore ad 1 anno,

Espulsione.

 

Il socio sanzionato può fare opposizione entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Un Collegio dei Probiviri allargato al Presidente della Associazione e ad un membro del Consiglio Direttivo, designato dai membri dello stesso, valuterà il ricorso del socio e determinerà la sanzione definitiva.

Il Collegio dei Probiviri allargato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Associazione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i membri del Collegio allargato.

 

Patrimonio

Art. 9 - Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione dispone delle quote annuali dei soci e dei proventi di attività e vendite di pubblicazioni, di sovvenzioni, donazioni e lasciti che il Consiglio Direttivo potrà accettare, purché non siano legati a condizioni incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal primo di Gennaio.

 

Modifiche dello statuto

Art. 10 - Non sono ammesse modifiche ai principi ed agli scopi della Associazione espressi nell'art. 1; nel caso in cui non fosse più riscontrata la validità di tali principi il Consiglio Direttivo provvederà allo scioglimento della Associazione con le modalità di cui all'art. 11.

L'Assemblea dei soci può apportare modifiche allo Statuto, purché:

l'Assemblea raggiunga il numero legale di due terzi dei soci aventi diritto al voto, incluse le deleghe

le modifiche siano inserite nell'ordine del giorno dell'Assemblea

le modifiche siano approvate almeno dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto, deleghe incluse.

 

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

 Art. 11 - In caso di scioglimento, deciso dalla maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto in Assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione del patrimonio residuo.

 

Quote sociali

 Art. 12 - II Consiglio Direttivo fisserà anno per anno le quote da versare alla Associazione. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di marzo per i rinnovi e contestualmente per le iscrizioni successive.

  

Rinvio

Art 13 - Per tutto quanto non è specificatamente previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

 

 

 

 

 

All’interno dell’Associazione A.I.S.I.S. (Associazione Italiana Sistemi Informativi Sanità) il lavoro di ricerca, sperimentazione e indirizzo tecnologico è diviso in gruppi.
I gruppi al momento attivi stanno operando in alcuni dei più importanti indirizzi di lavoro per i nuovi sistemi informativi in sanità ed i progetti aperti vertono su argomenti di carattere informatico, tecnologico e di impatto sociale.
I gruppi di lavoro attualmente attivi sono:

- Il codice deontologico;

- La cooperazione applicativa;
- La dematerializzazione;

- Il monitoraggio dei progetti regionali;
- La Normativa;

- L’Open Source;
- L’osservatorio CIO;

- Il ruolo del CIO in sanità;

- Il Risk Management in sanità;

- La sicurezza e la privacy;
- La Tech-Zone;

 

 

A.I.S.I.S. - Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità
Piazzale A.Stefani n°1, 37126 Verona (VR)
Partita IVA: 03552020236 - Codice Fiscale: 93160070236